Il Disegno di Legge

DISEGNO DI LEGGE

DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E SEGUENTI

DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 1/2004

“ACCESSO AL DIRITTO DI ABITAZIONE ED ALLA PROPRIETA’ DELLA CASA MEDIANTE MUTUO SOCIALE”

RELAZIONE

L’art. 47 della Costituzione dispone che la Repubblica “… favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione …”.

Le vigenti normative in materia di edilizia residenziale pubblica non sono finalizzate in via esclusiva all’attribuzione della proprietà dell’abitazione ai meno abbienti.

D’altro canto, le leggi in vigore per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per un verso, in molti casi hanno avuto come ragione ispiratrice anche la mera dismissione, quale misura di risanamento della finanza pubblica, mentre, per altro verso, si sono spesso poste come indirizzate ai già assegnatari dei medesimi immobili.

E’ un fatto noto che i prezzi delle abitazioni sul libero mercato non sono accessibili alla gran parte dei cittadini.

Così come è altrettanto noto che i tassi praticati dagli istituti di credito risultano insostenibili dai meno abbienti, peraltro il più delle volte non considerati, dagli stessi istituti di credito, neppure soggetti ammissibili all’erogazione di mutuo, per valutazioni concernenti la loro capacità reddituale e le garanzie pretese.

Tale situazione si riflette in maniera particolarmente drammatica sui soggetti più giovani, ontologicamente più deboli economicamente, mortificando anche la legittima aspirazione di molti di essi alla formazione di una famiglia, che è entità definita e garantita dall’art. 29 della Costituzione e che va agevolata nella sua formazione, così come prescritto dal successivo art. 31 della Costituzione.

Da ultimo, l’incertezza della disponibilità di un immobile ad uso abitativo per i più, che godono soltanto dei proventi della propria attività lavorativa, si è cumulata, con effetti esponenziali, anche all’incertezza di tali redditi, determinata dalle sempre più gravi condizioni del mercato del lavoro.

Ciò ha determinato e determina scompensi sociali che meritano di essere affrontati con rimedi forti ed innovativi.

Recentemente la Regione Lazio ha introdotto l’art. 15 bis nella sua L. 21/2009, disciplinante la materia, immettendo nel suo ordinamento regionale lo strumento del “mutuo sociale”, che si appalesa nuovo ed efficace alla luce delle necessità attuali.

Questa idea, già attuata, è una valida traccia da seguire per innovare ed integrare la legislazione regionale del settore, pur con i dovuti adattamenti, resi necessari dalla peculiarità del complessivo ordinamento regionale siciliano.

In sintesi, si tratta di attribuire immediatamente, a soggetto meritevole, diritto reale sulla propria abitazione (dapprima nella forma del diritto di abitazione di cui all’art. 1022 c.c. ed infine in piena proprietà), ammettendolo a pagare ratealmente il costo di costruzione dell’immobile, sostenuto dalla P.A., direttamente a quest’ultima e gravato dei soli interessi legali, mediante rate mensili commisurate ad un quinto del suo reddito familiare in divenire, con sospensione dei pagamenti per il caso del venir meno dello stesso, in coincidenza temporale con tale evento.

Il tutto va realizzato con un piano di costruzione ad hoc, aggiuntivo rispetto ad ogni altra forma di intervento prevista dalla legislazione regionale, con utilizzo prioritario di aree edificabili già nella disponibilità della P.A., indirizzato alla costruzione di stabili non univocamente destinati ad uso abitativo, ma bensì dotati anche di unità immobiliari vocate ad uso diverso, onde garantire un armonico assetto urbanistico.

Le risorse economiche sono rinvenibili nello stesso patrimonio odierno degli attuali Istituti Autonomi per le Case Popolari.

E’ risaputo che tali Enti sono in atto proprietari anche di svariati immobili non destinati ad uso abitativo (magazzini, botteghe, scantinati ed altro), che in quanto tali non hanno destinazione necessaria rispetto al loro fine istituzionale.

Da recenti campagne di stampa e da ripetute notizie, facenti parte del patrimonio di conoscenza collettiva, è emerso incontrovertibilmente che tale patrimonio non necessario degli IACP dell’Isola, versa in uno stato di amministrazione insopportabilmente carente, in quanto in parte inutilizzato ed in parte locato a prezzi incongrui, che molte volte non vengono neppure incassati o, nella migliore delle ipotesi, incassati con enormi ritardi.

Assodata la annosa incapacità gestionale degli IACP, rispetto a tale loro patrimonio immobiliare non necessario, appare opportuna la sua rapida alienazione, i cui proventi costituiranno la fonte di finanziamento dei primi interventi previsti dal presente disegno di legge, che per il futuro troveranno copertura economica nel reimpiego analogo dei ratei di “mutuo sociale”, derivanti dai primi.

Le superiori considerazioni peraltro suggeriscono di introdurre un semplice sistema di riduzione dell’onere economico della costruzione degli immobili, compatibile e convergente con il fine di evitare il ripetersi dei danni, causati dalla malfunzionamento gestionale degli IACP, nella amministrazione degli immobili non destinati ad uso abitativo.

Basta infatti disporre e prevedere, così come è nel presente disegno di legge, che le porzioni, degli stabili costruendi, non destinate ad uso abitativo, vengano inserite, secondo il loro valore venale, quale corrispettivo, parziale o totale a seconda dei casi, dell’appaltatore cui sarà commessa l’opera pubblica.

ART. 1

Gli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia, non destinati ad uso abitativo, vengono necessariamente alienati a prezzo di mercato.

Con regolamento, da adottarsi da parte della Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  1. vengono indicate le modalità di determinazione del valore venale, di ogni singolo immobile, costituente il prezzo minimo al quale lo stesso deve essere posto in vendita;

  2. vengono individuate e specificate le procedure di evidenza pubblica, a mezzo delle quali tali immobili debbono essere messi in vendita.

Con i proventi realizzati da tali alienazioni vengono finanziati, nella prima fase di attuazione, gli interventi previsti dalla presente legge.

ART. 2

In aggiunta ed integrazione agli interventi già previsti dalle altre leggi in materia, la Regione Siciliana elabora e definisce, in misura omogenea nell’intero territorio regionale, un “piano di fabbricazione per mutuo sociale” di nuovi stabili, ad uso prevalentemente abitativo, ma comprendenti anche porzioni immobiliari ad uso diverso, onde gli stessi realizzino un armonico contesto urbanistico, utilizzando in via prioritaria aree edificabili idonee, già nella sua disponibilità o già nella disponibilità degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Il programma di fabbricazione deve essere articolato su base provinciale e la sua realizzazione viene affidata ad ogni singolo Istituto Autonomo per le Case Popolari, in ragione della sua area geografica di competenza.

I bandi di gara d’appalto, per la costruzione degli stabili rientranti nel “programma di fabbricazione per mutuo sociale”, debbono prevedere che le porzioni immobiliari ad uso non abitativo, in essi ricomprese, vengono attribuite in proprietà all’appaltatore, quale corrispettivo, totale o parziale, del contratto d’appalto, secondo il loro valore venale predeterminato nel bando stesso.

Gli immobili ad uso abitativo, realizzati con tale programma di fabbricazione, vengono destinati alla assegnazione a cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana, mediante costituzione di diritto reale in loro favore ed a fronte di corrispettivo da corrispondersi ratealmente, con la forma e le modalità del mutuo sociale.

ART. 3

Con regolamento, da adottarsi da parte della Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti e poi aggiornati annualmente:

  1. i requisiti di accesso al mutuo sociale;

  2. i bandi per la individuazione dei soggetti beneficiari.

ART. 4

Ai cittadini residenti ammessi al mutuo sociale, previo esperimento delle procedure di cui all’articolo 3, viene attribuito il diritto di abitazione sull’immobile loro assegnato, per la durata prevista del relativo mutuo sociale, oltre quella delle eventuali sospensioni e proroghe autorizzate dello stesso.

Con il pagamento dell’ultima rata a saldo del mutuo sociale l’immobile viene trasferito in piena proprietà al soggetto assegnatario e titolare del mutuo stesso.

ART. 5

L’importo del mutuo sociale è pari al costo totale di realizzazione del singolo immobile assegnato.

I ratei del mutuo sociale sono mensili, fissi e composti della quota capitale maggiorata dei soli interessi legali, e di ammontare non superiore al venti per cento del reddito mensile netto del nucleo familiare del beneficiario.

Il pagamento della rata è sospeso in caso di totale disoccupazione e/o inoccupazione dell’intero nucleo familiare del beneficiario.

Lo stato di totale disoccupazione e/o inoccupazione dell’intero nucleo familiare del beneficiario dovrà essere tempestivamente accertato dalla Pubblica Amministrazione, cui sono demandati il provvedimento di sospensione dei ratei e quello, corrispondente e successivo al venir meno della causa di sospensione, di prolungamento della durata del mutuo sociale e del relativo diritto di abitazione, previo ricalcolo degli interessi senza anatocismo.

E’ consentita l’estinzione anticipata del mutuo sociale.

ART. 6

I ratei di mutuo sociale corrisposti vengono destinati e debbono essere reimpiegati per il finanziamento di successivi interventi del programma di fabbricazione per mutuo sociale, nonché, in via prioritaria, alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili già realizzati e non ancora trasferiti in piena proprietà ai soggetti beneficiari.

ART. 7

Le procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, la stipula dei contratti di mutuo sociale, di costituzione del diritto di abitazione e di quello finale di compravendita, vengono espletate ed eseguite dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

A questi ultimi viene demandato anche l’incasso dei ratei del mutuo sociale, da destinarsi ad apposito capitolo di entrata del bilancio regionale, vincolato alle finalità di cui all’articolo 6.

Gli immobili ad uso abitativo, realizzati per le finalità della presente legge, entrano a far parte, gravati del diritto di abitazione in favore del beneficiario, del patrimonio indisponibile degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, che ne mantengono la proprietà fino all’atto finale di vendita al beneficiario e che ne curano la manutenzione straordinaria utilizzando all’uopo le somme di cui all’art. 6, previo provvedimento di autorizzazione in tal senso della Regione Siciliana.

ART. 8

I compiti e le funzioni assegnati con la presente legge agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, vengono ope legis trasferiti, in caso di loro successiva soppressione, alla Pubblica Amministrazione che venga chiamata ad esercitarne le loro attuali competenze.

ART. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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